Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

      1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, fino alla presentazione al Parlamento della relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere indagini sul rispetto dei diritti fondamentali della persona nei confronti delle donne e degli altri componenti di nuclei familiari di origine extracomunitaria e sulle discriminazioni per cause etniche, ideologiche e di strumentalizzazione religiosa consumate in Italia all'interno di tali nuclei familiari.
      2. Ai fini della presente legge, per diritti fondamentali della persona si intendono quelli individuati nella parte prima della Costituzione, con particolare riferimento alla libertà personale, alla libertà di circolazione, alla libertà religiosa, alla libertà di opinione, alla libertà di contrarre matrimonio e alla libertà di educazione.